Legge 104/1992: a chi spettano i permessi disabili, per quanti giorni? (da LaLeggeperTutti del 9.03.2016)

L’ormai nota legge 104/1992 prevede la possibilità di permessi retribuiti tanto per il lavoratore disabile, quanto per i familiari di persona disabile affinché possano prestare, nei confronti di quest’ultimo, le dovute cure e assistenze. Si tratta quindi di due differenti categorie che vanno distintamente trattate per comprendere a chi spettano e quando spettano le suddette agevolazioni.

Lavoratore disabile

Il lavoratore maggiorenne disabile, nell’ambito di ciascun mese, può usufruire alternativamente di permessi retribuiti:

orari (2 ore al giorno);

giornalieri (3 giorni nel mese, in maniera continuativa o frazionata).

Perché possa essere riconosciuto titolare dei benefici della legge 104, il lavoratore disabile deve presentare domanda all’INPS in modalità esclusivamente telematica allegando i documenti che provino la disabilità. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente, ed in ogni caso nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate.

Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario) può essere cambiato dal lavoratore da un mese all’altro previa modifica della domanda precedentemente presentata.

Eccezionalmente è possibile chiedere la variazione anche nell’ambito dello stesso mese, a condizione che sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi (esigenze che devono essere documentate dal lavoratore).

Sia in caso di part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, sia in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con un periodo di integrazione salariale, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico viene arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore [1].

Familiari

Possono beneficiare di permessi retribuiti, se sono lavoratori dipendenti:

– i genitori (naturali, adottivi ed affidatari) del disabile;

parenti ed affini del disabile entro il 2° grado, salvo alcune eccezioni le eccezioni esaminate nella tabella sottostante).

Genitori

Nel caso in cui il disabile abbia non più di 3 anni: il padre o la madre, anche non conviventi, possono scegliere tra:

– prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità per un periodo massimo (comprensivo dei periodi di normale astensione facoltativa) di 3 anni, da godere entro il compimento dell’8° anno di vita del bambino;

– 2 ore di permesso giornaliero

– 3 giorni mensili, anche continuativi

Nel caso in cui il disabile abbia dai 3 agli 8 anni: il padre o la madre possono scegliere tra:

– prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità per un periodo massimo (comprensivo dei periodi di normale astensione facoltativa) di 3 anni, da godere entro il compimento dell’8° anno di vita del bambino;

– 3 giorni mensili, anche continuativi

Nel caso in cui il disabile abbia dagli 8 anni in poi: spettano 3 giorni mensili, anche continuativi.

Le astensioni dal lavoro concesse al genitore si applicano anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, ecc.). Se i due genitori sono lavoratori dipendenti, i benefici spettano ad entrambi alternativamente.

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