PORTO D'ARMI


In Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104, recante “Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Un’importante novità riguarda il rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto d’armi. Con l’approvazione del decreto in parola viene la differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi da quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi.

Chi detiene armi p adempiere all’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni semplicemente presentando un certificato dal quale risulta che non è affetto da «malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere». Possono rilasciare questo certificato i medici delle ASL territoriali competenti, ovvero un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo.

Differentemente per il rilascio del porto d’armi il certificato di idoneità psicofisica potrà essere rilasciato esclusivamente da: uffici medico-legali; distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da medici militari purché siano in servizio permanente e in attività di servizio.

Si ricorda che il Consiglio di Stato nel 2019  ha respinto il ricorso di un cacciatore al quale era stato rifiutato il rilascio della licenza perché il certificato recava l’annotazione “rivedibile tra un anno”: se il certificato medico per porto d’armi dura meno di cinque anni, l’amministrazione ha il diritto di non rilasciare la licenza ossia, se il certificato medico per porto d’armi non copre l’intera durata della licenza (5 anni), è legittimo che l’amministrazione dica di no al rilascio. “Il carattere tipico della licenza non consente di modificarne la durata”. Nessuna prescrizione può cambiare la durata del porto d’armi, stabilito per legge e per un porto d’armi quinquennale ci vuole un certificato medico quinquennale. Nessuna questura può concedere la licenza “per una durata inferiore a quella prevista dalla legge, a quella di presumibile permanenza di condizioni psicofisiche idonee”.