In
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018 è
stato pubblicato
il
D.Lgs 10
agosto 2018, n. 104,
recante “Attuazione
della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi”.
Un’importante
novità riguarda il rilascio del certificato per l’idoneità
psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto d’armi.
Con l’approvazione del decreto in
parola
viene la
differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione
alla detenzione di armi da quello necessario ai fini del rilascio o
del rinnovo del porto d’armi.
Chi
detiene
armi può
adempiere all’obbligo di presentazione del certificato medico ogni
5 anni semplicemente presentando un certificato dal quale risulta che
non è affetto da «malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di
volere». Possono
rilasciare
questo certificato i medici delle ASL territoriali competenti, ovvero
un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e,
al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere
rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo.
Differentemente
per il rilascio del porto d’armi il certificato di idoneità
psicofisica potrà essere rilasciato esclusivamente da: uffici
medico-legali; distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o
dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; dai
singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da
medici militari purché siano in servizio permanente e in attività
di servizio.
Si
ricorda
che il
Consiglio di Stato nel
2019ha
respinto il ricorso di un cacciatore al
quale era stato rifiutato il rilascio della licenza perché il
certificato recava l’annotazione “rivedibile tra un anno”:
se il certificato medico per porto d’armi dura meno di cinque anni,
l’amministrazione ha il diritto di non rilasciare la licenza ossia,
se
il certificato medico per porto d’armi non copre l’intera durata
della licenza (5
anni),
è legittimo che l’amministrazione dica di no al rilascio. “Il
carattere tipico della licenza non consente di modificarne la
durata”. Nessuna prescrizione può cambiare la durata del porto
d’armi, stabilito per legge e
per un porto d’armi quinquennale ci vuole un certificato medico
quinquennale. Nessuna
questura può concedere la licenza “per una durata inferiore a
quella prevista dalla legge, a quella di presumibile permanenza di
condizioni psicofisiche idonee”.