L’assegno di accompagnamento (da LaLeggeperTutti del 17.03.2016)

L’assegno di accompagnamento (da LaLeggeperTutti del 17.03.2016)

di Noemi Secci

L’assegno, o indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale alla quale hanno diritto i mutilati e gli inabili (invalidità civile totale e permanente del 100%) che necessitano di un accompagnatore per deambulare o di assistenza per compiere gli atti quotidiani della vita.

Si ha diritto alla prestazione per la sola presenza della minorazione fisica o psichica: non sono dunque necessari particolari requisiti legati al reddito o all’età.

Accompagnamento: requisiti

Le condizioni per aver diritto all’indennità di accompagnamento sono:

invalidità totale e permanente del 100% riconosciuta;

– impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore;

– in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza;

cittadinanza italiana o europea, o cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se l’interessato è in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (dovrebbe essere però sufficiente anche un regolare permesso non di lungo periodo, in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale [1]);

residenza in Italia.

Per i soggetti con meno di 18 anni o con più di 65 anni non si può parlare di invalidità, perché non si può far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: si deve allora valutare la possibilità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Accompagnamento e ricovero

Il disabile, per aver diritto all’indennità, non deve essere ricoverato in una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza: in caso contrario, i trattamenti sono ridotti in proporzione alla durata del ricovero. Per informare l’Inps della sussistenza di eventuali ricoveri, si deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, un’apposita dichiarazione, detta Icric.

Sono esclusi dalla dichiarazione i ricoveri in ospedale per terapie contingenti o dovuti a malattie non connesse con l’invalidità; inoltre, non sono rilevanti i ricoveri per i quali la retta della struttura sia risultata a totale o a parziale carico del disabile o dei familiari.

Accompagnamento: compatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre indennità finalizzate all’assistenza personale continuativa, come l’assegno riconosciuto dall’Inail o quello erogato dalle Regioni, o con le prestazioni per invalidità contratta per cause di servizio, lavoro o guerra.

La prestazione è invece compatibile:

– con altri trattamenti assistenziali, come la pensione di inabilità civile o l’assegno mensile di invalidità;

– con altri trattamenti previdenziali , come la pensione di vecchiaia e anticipata o di reversibilità.

Inoltre, l’accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dato che l’impossibilità di lavorare si determina soltanto con lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il possesso di ulteriori redditi non rileva per la concessione dell’assegno, così come non rilevano la composizione del nucleo familiare ed i redditi dei componenti.

Accompagnamento: a quanto ammonta (...continua a leggere sul sito)