Legge 104 e invalidità, con quali malattie? (da LaLeggeperTutti dell' 8.03.2016)

di Noemi Secci

Per quali malattie è possibile ottenere la legge 104? Una domanda che si pongono molti lavoratori, per via dei benefici che la legge riconosce ai possessori di tale “stato”, primi tra tutti i permessi retribuiti. Ebbene, i benefici legati al possesso di handicap (la maggior parte dei quali disciplinati dalla Legge 104) ed al possesso di una percentuale d’invalidità, non sono automaticamente collegati a determinate malattie o patologie. Perché sia riconosciuta una disabilità o uno stato invalidante, difatti, devono essere effettuati degli accertamenti sanitari dall’apposita commissione Asl, volti a verificare la riduzione della capacità lavorativa (per l’invalidità) o la condizione di svantaggio (per l’handicap). Esistono, comunque, delle tabelle che collegano la gravità di una patologia ad una percentuale d’invalidità, alle quali la commissione medica deve far riferimento negli accertamenti.

Incidenza dell’infermità sull’invalidità

Le tabelle ministeriali, secondo i criteri della normativa vigente, individuano l’incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa, esprimendo l’invalidità in forma percentuale per ciascuna menomazione anatomica o funzionale.

Le tabelle prevedono sia infermità alle quali è attribuita una percentuale “fissa”, sia infermità per le quali è indicata una percentuale d’invalidità minima o massima, definite in base a criteri di evidenza clinica.

Quando una patologia non è inserita nelle apposite tabelle, il personale medico deve valutarne i danni riferendosi ad infermità analoghe tabellate e di pari gravità.

La valutazione della commissione sanitaria non può invece basarsi, per analogia ed in proporzione, alle infermità che risultino tabellate ma con diversa gravità.

Valutazione dell’invalidità

Normalmente l’invalidità, cioè la riduzione della capacità lavorativa, si riferisce alla capacità lavorativa generica; se l’interessato, però, possiede una particolare formazione tecnico-professionale, e la patologia, o la menomazione, incide particolarmente nel suo ambito professionale, la commissione può assegnare 5 punti percentuali d’invalidità n più.

È valido anche il discorso inverso, cioè l’assegnazione di 5 punti in meno, se l’infermità non incide particolarmente nella specifica capacità lavorativa del soggetto.

Se l’infermità è unica, la percentuale d’invalidità permanente viene espressa utilizzando:

– una percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e gravità, esattamente alla voce tabellare ;

– una percentuale compresa tra un minimo e un massimo, indicati per le infermità tabellate in unica fascia, oppure quando per l’infermità siano previste più classi funzionali;

– una percentuale determinata per analogia, riferendosi a minorazioni analoghe o di analoga gravità, se l’infermità non risulta elencata in tabella.

Se invece l’interessato ha più di un’infermità, i criteri per la valutazione finale sono i seguenti:

– sono prima calcolate le percentuali delle singole infermità;

– le percentuali sono poi integrate con criteri diversi,  a seconda che le menomazioni siano in concorso funzionale (cioè interessano lo stesso arto, organo, apparato o sistema organo-funzionale, ovvero incidono su organi od apparati strettamente sinergici), oppure semplicemente coesistenti.

Se le infermità sono coesistenti, l’invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione è valutata con il 20% e la seconda con il 15%, il risultato finale sarà: (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.

Per le infermità concorrenti, in alcuni casi la percentuale d’invalidità collegata al concorso è direttamente indicata in tabella (danni oculari, uditivi, degli arti, ecc.). Altrimenti si deve procedere ad una valutazione complessiva, non basata sulla somma delle singole percentuali. Nella valutazione si deve considerare la possibilità o meno di applicare protesi e apparecchi che diminuiscano la gravità del pregiudizio funzionale: in questo caso, l’invalidità può essere ridotta sino al 10%.

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